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DEMOCRAZIA e RAPPRESENTANZA

Proposta del Comitato Direttivo della Cgil del 15 gennaio 2011

DEMOCRAZIA e RAPPRESENTANZA

• La CGIL ritiene che la democrazia sindacale è parte integrante della democrazia del Paese.


• La vicenda FIAT  ha dimostrato che con l’autoritarismo non si ottiene il consenso e ha riproposto la necessità di regole condivise  su rappresentanza e democrazia.

• Il Comitato Direttivo Nazionale del 15 Gennaio 2011 ha approvato un Documento

- per la ripresa del dialogo con CISL e UIL

- per un confronto con Confindustria e le altre Associazioni Datoriali

- perchè un accordo fra le parti sociali è la prima tappa per una iniziativa legislativa sulla materia
 

...


•  Nel Documento, che non vuole essere compiuto in sé, ma indicare proposte e principi, la CGIL sintetizza e richiama sia la sua elaborazione che le importanti esperienze negoziali unitarie realizzate.


DOCUMENTO CONCLUSIVO DEL XVI CONGRESSO CGIL
“La strada per definire un nuovo modello contrattuale chiede di trovare un accordo condiviso sulle regole della democrazia, e la CGIL, fermo restando che lavorerà per una legge su rappresentanza e democrazia, per avere certezza di applicazione, è pronta a riprendere il confronto unitario da dove si era interrotto, dalla piattaforma unitaria sulla democrazia del 2008”


COSTITUZIONE della REPUBBLICA ITALIANA
Art. 39
“L’organizzazione sindacale è libera.
I sindacati…..Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce”

Note :
• Principio Costituzionale mai tradotto in legge
• Riconoscimento di fatto  della rappresentatività delle tre grandi Confederazioni Sindacali

Legge 20 maggio 1970, n.300 – STATUTO DEI LAVORATORI
Art.19 – Costituzione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali

“Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell’ambito:
a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale

b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell’unità produttiva.


Nell’ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento”

Note :
• il Referendum abrogativo del giugno 1995 ha modificato il testo originario, eliminando le parti evidenziate
• il testo attualmente in vigore dell’art. 39 ha consentito negli Accordi di Mirafiori e Pomigliano del Dicembre 2010  di affermare il diritto alla costituzione di una RSA da parte delle sole OO.SS. firmatarie di quell’Accordo
• negli Accordi di Mirafiori e Pomigliano si afferma il principio del puro “riconoscimento” fra i contraenti, senza che questi abbiano alcuna altra forma di legittimazione esplicita
PROTOCOLLO GOVERNO SINDACATI 23 luglio 1993

• Riconoscimento delle RSU

• Esse sono titolari delle deleghe assegnate dai CCNL

• Sono in raccordo con le OO.SS. Nazionali stipulanti, che designano (o eleggono) 1/3 della RSU stessa

• Sono legittimate a negoziare le materie rinviate al secondo livello, con le OO.SS. Territoriali aderenti alle organizzazioni stipulanti il CCNL

• Le parti auspicano un intervento legislativo per garantire l’efficacia “erga omnes” dei contratti collettivi che siano espressione della maggioranza dei lavoratori


Note
• Il Parlamento non è in grado di  approvare la Proposta di Legge sulla Rappresentanza prima della tornata elettorale del 2001

PIATTAFORMA UNITARIA CGIL CISL UIL maggio 2008


“Linee di riforma della struttura della contrattazione”
Capitolo:  Democrazia e Rappresentanza


• la riforma della rappresentanza va attuata per via pattizia attraverso un accordo generale quadro

• conferma per il Settore Pubblico dell’Accordo Quadro con l’Aran del 1998 e della legge ad esso successiva


• i dati associativi ed i consensi elettorali sono la base della certificazione della rappresentatività

Note :
- su precedenti importanti Accordi fra Governo e CGIL CISL UIL  si effettuò la consultazione unitaria nazionale tramite referendum (“Riforma Dini” del Sistema Pensionistico del 1995 – Protocollo del Luglio 2007)

- alla piattaforma unitaria 2008 segue l’accordo del Gennaio 2009 non sottoscritto dalla CGIL

 

        PROPOSTA DEL DIRETTIVO CGIL NAZIONALE DEL 15 GENNAIO 2011   

SCHEMA
                                               

                                                               
• Misurazione della rappresentatività
                 Vedi proposte


• Esercizio della democrazia

  Accordi interconfederali – contrattuali – territoriali

  La Rappresentanza Sindacale Unitaria
  (Aspetti Costitutivi e Modalità d’Elezione)

   Rappresentanza e Democrazia nei Grandi Gruppi

   Rappresentanza Aziendale e CCNL
                              

  Misurazione della Rappresentatività

• Si considerano rappresentative a livello nazionale, territoriale ed aziendale le OO.SS. che abbiano una rappresentatività non inferiore al 5%, la quale determina l’accesso ai tavoli di trattativa


• La misura della rappresentatività è effettuata tramite una media del peso  associativo (numero di iscritti certificati dall’INPS) e del peso elettorale (voti nelle elezioni delle RSU certificati da validazione dei verbali elettorali); il quorum del 51% per sottoscrivere gli accordi è definito sulla base dei voti e degli iscritti nella loro globalità


• Il CNEL è depositario dei dati che certificano la misura della rappresentatività delle Organizzazioni Sindacali e Datoriali

• Conferma della legislazione vigente in materia nei settori della Pubblica Amministrazione e della Conoscenza, nei quali vanno rinnovate le RSU e verificato il peso associativo delle OO.SS.

 

  L’esercizio della Democrazia

 Accordi Interconfederali, Contrattuali e Territoriali


• Definire per accordo le materie indisponibili alla contrattazione e al voto dei lavoratori

• Rafforzare (secondo le esperienze delle Categorie) : il percorso del mandato a negoziare prima della firma; la verifica mediante voto certificato o referendario dopo la firma

• Prevedere  da parte dei lavoratori il ricorso al referendum abrogativo di un accordo


• Definire che in caso di rilevanti dissensi fra le OO.SS. nel  corso della trattativa se i favorevoli alla firma non raggiungono un determinato quorum (comunque superiore al 51 %) si avvia la verifica del mandato mediante il voto dei lavoratori.
Il voto ( con le modalità decise dalle categorie) deve essere certificato o referendario. 
Il risultato ( a maggioranza semplice) è vincolante per tutte le organizzazioni che hanno avviato la verifica e tali OO.SS non possono promuovere il referendum abrogativo

  

La Rappresentanza Sindacale Unitaria


Aspetti costitutivi

• La RSU è il soggetto aziendale che esercita i diritti collettivi di contrattazione, in relazione con le Organizzazioni Sindacali

• La RSU rimane in carica per la durata di 3 anni


• Le RSU debbono estendersi in tutti i settori nelle aziende con più di 15 addetti

• Per le imprese minori vanno elette RSU interaziendali e/o territoriali


• La RSU è dotata di un suo regolamento e, secondo le materie, delibera a maggioranza semplice o qualificata

• La RSU, prima di deliberare su piattaforme e ipotesi di accordo, consulta lavoratori e iscritti, con forme prescelte di volta in volta, a partire dal referendum

      
 
 Modalità d’elezione

• A suffragio universale, con elettorato attivo e passivo da parte di ciascun dipendente

• Diritto di voto anche per i lavoratori temporanei

• Diritto a presentare una propria lista per le OO.SS. firmatarie di CCNL, accordi aziendali o territoriali applicati in azienda

• Diritto inoltre per coloro che abbiano raccolto almeno il 5% di firme fra i dipendenti dell’azienda

• Elezione dei candidati di ciascuna lista in numero proporzionale al raggiungimento del quorum *

 * Si supera il precedente criterio di designazione dell’1/3 dei delegati da parte delle   OO.SS   

 

Rappresentanza e Democrazia nei Grandi Gruppi


• La RSU di Gruppo è costituita dall’insieme delle RSU di Stabilimento o da un Coordinamento delle RSU
• Partecipa alle trattative assieme alle OO.SS.
• Elegge propri rappresentanti negli organismi di informazione e partecipazione adottati dal Gruppo
• Con il proprio voto vara a maggioranza semplice piattaforme e ipotesi di accordo, dopo verifica sia interna che con iscritti e dipendenti
• Piattaforme e accordi di Gruppo sono sottoposti a consultazione anche referendaria dei lavoratori
• Contro l’accordo, entro 30 giorni,può essere indetto referendum abrogativ0


Rappresentanza Aziendale e CCNL


• Le RSU ed i Coordinamenti di Gruppo partecipano, secondo modalità decise dalle OO.SS., alla Delegazione Trattante per il rinnovo del CCNL
• La Delegazione Trattante esprime con il voto il mandato alle OO.SS. a firmare l’ipotesi di CCNL