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Abbiamo chiesto già da tempo alla nostra direzione aziendale ..... PDF Stampa E-mail

..... che in alcuni reparti non c’è ricircolo d’aria e abbiamo anche suggerito, sempre dove è possibile, di aprire alcune finestre, ma ci viene risposto, sempre che adesso non è il momento. Si sta avvicinando l’estate e non so se potete immaginare cosa vuol dire lavorare in una lavanderia. Accetto qualsiasi informazione o suggerimento che mi date, per cercare di arrivare a qualcosa di concreto. Grazie mille.

 

R-  La procedura per affrontare l’argomento prevede:

1- vedere cosa dice il D. Lgs. 81/08 e se ci sono norme tecniche o altro a cui far riferimento.

2- vedere cosa dice  la valutazione dei rischi dell’azienda ed in particolare gli ambienti e le condizioni che interessano.


1- Il  D.Lgs. 81/08 si occupa di microclima nell’allegato IV al punto 1.9 microclima.

Il punto 1.9.1 tratta di  aerazione dei luoghi di lavoro chiusi e recita: Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far si che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente ottenuta preferenzialmente con aperture naturali e quando ciò non sia possibile, con impianti di aerazione.

Il Punto 1.9.2. tratta della temperatura dei locali.

Il punto 1.92.1 recita: La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all’organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.

Il punto 1.9.2.2  recita: Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto dell'influenza che possono esercitare sopra di lei il grado d’umidità ed il movimento dell’aria concomitanti.

Il punto 1.9.2.5 recita: Le finestre ed i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro

Il punto 1.9.2.5 recita: Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l’ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione.

Il punto 1.9.3 tratta dell’umidità

Il punto 1.9.3.1 recita: nei locali chiusi di lavoro delle aziende industriali nei quali l’aria è soggetta ad inumidirsi notevolmente per ragioni di lavoro, si deve evitare, per quanto possibile, la formazione di nebbie, mantenendo la temperatura e l’umidità nei limiti compatibili con le esigenze tecniche.


Il Datore di lavoro nella valutazione dei rischi legati al microclima (temperatura, umidità e velocità dell’aria) doveva e deve in base a quanto visto nell’allegato IV valutare i rischi, facendo riferimento a stardard tecnici UNI (italiani), EN (europei), Iso (internazionali).

Questi standard tecnici fanno riferimento a indici di benessere o di stress che tengono conto dei parametri temperatura, umidità, velocità dell’aria. (norma UNI EN 27243 Valutazione dello stress termico in ambiente industriale (= ISO 7243/89), ISO 7730 – Confort termico).

Come RLS dovresti avere il documento di valutazione dei rischi dell’azienda (se non ti fosse stato dato richiedilo è un tuo diritto) e quindi conoscere se tale valutazione è stata fatta e come.

Non è possibile qui analizzare tutte le situazioni di carattere tecnico o procedurale in cui si può trovarle la situazione evidenziata.

Comunque è tuo diritto fare osservazioni sulla valutazione dei rischi , eventuali lacune, errori, mancanze, chiedere  che avvenga la riunione periodica annuale, chiedere l’intervento, dell’organo di vigilanza, etc. etc.

Con riferimento ai principi previsti dal D. Lgs. 81/08 e sopra enunciati richiedere un incontro al datore di lavoro, medico competente e responsabile del servizio di prevenzione e protezione per valutare lo stato del microclima negli ambienti di lavoro e gli interventi necessari.