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La sentenza della Cassazione che ribadisce che i contributi previdenziali all’INPS devono essere versati anche in caso di impiego di lavoratori clandestini PDF Stampa E-mail

Corte di Cassazione – Emessa la sentenza n. 22559 /2010 con cui la Corte ha riconosciuto che i datori di lavoro che impiegano nelle proprie dipendenze immigrati irregolari senza permesso di soggiorno e, dunque, senza regolare contratto, devono lo stesso pagare all'Inps i contributi previdenziali in favore dei lavoratori 'clandestini'...


La Cassazione, nel confermare le sentenze dei giudici di primo e secondo grado, con cui un imprenditore che si era avvalso delle prestazioni di extracomunitari privi di documenti senza versare nulla all’Inps era stato condannato alla multa di circa 88 mila euro, ha riconosciuto che in caso di prestazioni di lavoro rese da cittadini extracomunitari senza permesso di soggiorno, l’illegittimità del contratto per la violazione di norme imperative del Testo Unico sull’immigrazione non esclude l’obbligo retributivo e contributivo a carico del datore di lavoro.
La Suprema Corte, ribadendo un orientamento già espresso nella sentenza n. 7380 del 26 marzo 2010, ha ritenuto che l’applicazione della sanzione penale ”per assunzione di lavoratori extracomunitari senza permesso di soggiorno”, non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di versare i contributi all’INPS in relazione alle retribuzioni dovute, le quali devono essere quelle previste dai contratti vigenti .
In definitiva, quindi, “in tema di prestazioni lavorative rese dal lavoratore extracomunitario privo del permesso di soggiorno, l’illegittimità del contratto per la violazione di norme imperative poste a tutela del prestatore di lavoro, sempre che la prestazione lavorativa sia lecita, non esclude l’obbligazione retributiva e contributiva a carico del datore di lavoro”.Se così non fosse verrebbero ”alterate le regole del mercato e della concorrenza ove si consentisse a chi viola la legge sull’immigrazione di fruire di condizioni più vantaggiose rispetto a quelle cui è soggetto il datore di lavoro che rispetti la disciplina in tema di immigrazione”.