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E’ prevista per il prossimo 21 settembre la riapertura della discussione al Senato del c.d. “collegato lavoro” (ddl.1167/B) che – come si ricorderà – era stato rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica con un “messaggio” nel quale erano indicate, con articolate e profonde argomentazioni, le modifiche che si sarebbero dovute apportare a quel testo per adeguarlo ai principi costituzionali sotto il profilo sia sostanziale che processuale. La nostra organizzazione sindacale, attraverso reiterate prese di posizione ampiamente divulgate aveva sottoposto a serrate critiche quella normativa, sottolineando in particolare che essa avrebbe comportato un rilevante arretramento dei diritti dei lavoratori, uno svilimento della funzione della contrattazione collettiva e del sindacato ed il ridimensionamento del ruolo imparziale e specializzato della giurisdizione, nonché, più in generale, un netto contrasto con i principi della nostra Costituzione e della Carta di Nizza. Ed aveva quindi salutato con viva soddisfazione il “messaggio” di Napolitano, al quale si è fatto inizialmente riferimento. Sennonché, all’atto della ripresa dei lavori, pur nell’incertezza circa la loro prosecuzione a causa dell’acuta fase di instabilità politica che il Paese attraversa, si avverte l’esigenza di manifestare ancora la perdurante, grave preoccupazione per l’attuale esito dell’iter legislativo. Venendo meno ad elementari principi di correttezza istituzionale, il Senato ha infatti introdotto in quel testo modifiche di modesta entità, che non si allineano affatto alle prescrizioni del Capo dello Stato e lasciano, pertanto, in piedi gravi elementi di contraddizione con i principi costituzionali e comunitari. Per limitarsi agli aspetti più rilevanti, va infatti sottolineato, anzitutto, la piena legittimità dell’emendamento approvato alla Camera dei Deputati mediante il quale si stabilisce che possano essere devolute ad arbitri le sole controversie insorte nel corso del rapporto di lavoro: l’eliminazione della clausola compromissoria (che secondo il testo precedente i lavoratori avrebbero dovuto sottoscrivere nella fase iniziale della prestazione lavorativa), risponde in effetti alle esortazioni di Napolitano, che aveva giustamente osservato che nelle situazioni in cui “sussiste un evidente, marcato squilibrio di potere contrattuale tra le parti” va garantita la “effettiva volontarietà” degli atti di disposizione dei lavoratori. Sarebbe assai grave, pertanto – e suonerebbe come una sorta di affronto nei riguardi del Quirinale e di Montecitorio –, se in aula venisse approvato l’emendamento che è già “passato” nella Commissione Lavoro del Senato e con il quale si è ripristinato il testo precedente. Egualmente, nonostante il Capo dello Stato avesse osservato che la possibilità di rimettere agli arbitri una decisione “secondo equità” incidesse ”sulla stessa disciplina sostanziale del rapporto di lavoro, rendendola estremamente flessibile anche al livello del rapporto individuale”, consentendo al collegio arbitrale di derogare alle disposizioni legislative vigenti, nessuna sostanziale modifica è stata apportata al testo. Tale non può invero considerarsi l’inciso con il quale si obbligano gli arbitri al rispetto “dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari”; inciso formulato in termini sfuggenti e quindi inidonei ad evitare un abbassamento delle garanzie previste dalla legge o dai contratti collettivi. Altro punto dolente era, poi, quello rappresentato dall’eventuale intervento suppletivo del Ministro del Lavoro in assenza di accordi interconfederali o contratti collettivi che disciplinassero la materia delle clausole compromissorie: riguardo ad esso il Presidente della Repubblica non aveva mancato di esprimere le sue critiche nei confronti di una così ampia delegificazione in termini difformi dalla normativa vigente (art.17, comma 2, l.n.400/1998). Ebbene, anche a questo proposito il testo è stato soltanto ‘ritoccato” attraverso la previsione secondo cui l’intervento ministeriale, oltre ad avere un carattere sperimentale, potrà essere esercitato dopo che le parti siano state invano convocate, lasciandolo quindi immutato nel suo nucleo essenziale. Infine, in relazione alle norme che disciplinano i contratti a tempo determinato e le altre forme di precariato (norme che introducono termini di decadenza tali da rendere oltremodo difficile l’esercizio del diritto di azione), il Capo dello Stato aveva stigmatizzato che esse riguardassero anche “gli stessi giudizi in corso”, ma ciononostante le relative disposizioni non hanno subito variazioni, se non in ordine all’impugnazione dei licenziamenti orali. In questa situazione si rende necessario richiamare l’attenzione delle forze politiche della maggioranza affinché manifestino un senso di responsabilità tale da recepire ampiamente le indicazioni del Quirinale e non implementino con leggi restrittive dei diritti la già alta tensione sociale nel Paese. Inoltre si intende, richiamare l’attenzione di tutte le componenti politiche e sindacali che hanno espresso la loro netta contrarietà a quel disegno di legge, i docenti universitari, gli operatori del diritto (dagli avvocati ai magistrati), i giornalisti e i lavoratori ed i cittadini rimasti fedeli ai valori costituzionali perché esercitino la massima vigilanza al fine di impedire che sia approvata in via definitiva una normativa che comporterebbe una modifica in senso regressivo del nostro ordinamento lavoristico e nel contempo darebbe luogo ad un grave conflitto istituzionale.
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